Modalità sottoscrizione accordi sindacali Conto Formazione – nuova proroga
Con riferimento a quanto già pubblicato sulle “Modalità di sottoscrizione degli Accordi Sindacali di Condivisione per i Piani Formativi Conto formazione” post periodo emergenziale COVID, tenuto conto della necessità rappresentate dalle aziende aderenti e dalle Parti Sociali, si consente alle stesse di riadeguare le proprie modalità di sottoscrizione degli accordi sindacali di Piano, con nuova proroga, entro e non oltre il 15 giugno 2022; gli accordi sindacali sottoscritti successivamente a tale data, con relativa documentazione annessa, in modalità diverse da quelle previste nella Guida Conto formazione non potranno essere accettati ed ammessi ai fini della concessione del finanziamento del piano formativo (es: le modalità straordinarie adottate quali mail o rilascio di sole notifiche mail di sistema che non esitano documenti di accordo sottoscritti da allegare al piano etc..).
In tale ambito e entro la scadenza dei termini di proroga ulteriormente concessi, le modalità di sottoscrizione degli accordi sindacali per la presentazione dei Piani Conto formazione dovranno essere quindi riportate in linea con le indicazioni ordinarie delle linee Guida Conto formazione e Istruzioni e Modelli degli Avvisi con contributo aggiuntivo:
“La sottoscrizione degli accordi sindacali di condivisione può infatti avvenire con firma autografa apposta sul documento cartaceo in originale; in tal caso, il file dei documenti di accordo inserito nella sezione “accordi sindacali” del Formulario online del Piano, saranno le copie elettroniche risultanti dalla scansione degli originali cartacei sottoscritti. E’ consentita altresì la sottoscrizione mediante firma digitale qualificata degli accordi sindacali di condivisione nei formati Cades con estensione .p7m o Pades da apporre su documentazione digitale in formato pdf., al fine di garantirne validità/integrità/autenticità formale/immodificabilità e per mantenerli regolarmente agli atti del piano per le verifiche previste (Fondo, dell’ANPAL o del Ministero del Lavoro), esattamente come l’equivalente firma autografa apposta sul documento cartaceo in originale. Non è da intendersi firma digitale, l’inserimento nel documento digitale di scansione di firma autografa in formato JPG o altro formato di immagine grafica digitale.”
Tali modalità sono da intendersi valide per tutta la documentazione collegata agli accordi sindacali quali ad esempio i verbali del Comitati di Pilotaggio, le lettere di nomina RSA, accordi di rimodulazioni ed ulteriori dichiarazioni richieste.